AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – IPERAMMORTAMENTO 2026
Comunicazione al GSE dal 21 luglio 2026
Con il D.D. 20.07.2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via alla possibilità di inviare il modello di conferma, diffuso dal GSE, necessario per accedere all’iperammortamento. La comunicazione può essere inviata dal 21/07/2026 e deve contenere i medesimi investimenti e gli stessi costi riportati nella prima comunicazione.
Oltre a descrivere gli investimenti e a sottoscrivere le dichiarazioni che attestano la spettanza del beneficio, si deve indicare la data di pagamento dell’ultima, o unica, rata dell’acconto del 20% e il relativo importo, nonché gli estremi della fattura emessa dal fornitore a riguardo.
Comunicazione al GSE
Da oggi 21 luglio le imprese interessate, accedendo al portale preposto del GSE, potranno provvedere alla presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0.
In particolare possono utilizzare, la funzionalità sulla piattaforma informatica gestita dal GSE, le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere tramite l’Area Clienti del sito del GSE e procedere alla compilazione e all’invio della comunicazione di conferma.
La comunicazione deve essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e deve contenere:
La comunicazione di conferma non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
Sul sito istituzionale GSE sono disponibili il modello della comunicazione di conferma, le istruzioni operative e la Guida piattaforma NPTR5 aggiornata. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sui siti istituzionali del Ministero e del GSE.
Soggetti interessati dall’iperammortamento
L’agevolazione si applica nei confronti dei titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata) e dalla natura giuridica/dimensioni aziendali: imprese individuali (anche familiari), società commerciali (di persone o di capitale) ed enti commerciali.
Per contro l’agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione (volontaria o giudiziale) fallimento/liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o in una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa o da altre leggi speciali, oppure destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed il corretto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali (Durc).
Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi e le società semplici, i soggetti che determinano il reddito in modo forfettizzato e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Beni strumentali nuovi e iperammortamento
Il beneficio spetta per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi nel periodo tra il 01/01/2026 ed il 30/09/2028. Non è prevista la procedura di “prenotazione” dell’investimento e l’effettuazione in un momento successivo.
Sono agevolati i soli beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia o prodotti in Italia o in un paese UE (o SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Le maggiorazioni del costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è stabilito, in relazione a tutti gli investimenti ammissibili, nelle misure:
Ø del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
Ø del 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
Ø del 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
per gli investimenti in beni nuovi, alternativamente:
- materiali o immateriali strumentali di cui agli elenchi di cui agli All. IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (le Tab. IV e V allegate alla Legge di Bilancio 2026, rappresentano la rielaborazione aggiornata dei beni 4.0 previsti nelle Tab. A e Tab. B della L. n. 232/2016 per il “vecchio” iperammortamento e per i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0;
- materiali strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche “a distanza”, cioè con impianti di produzione ubicati in edifici/siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, nella disponibilità dell’autoconsumatore interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (cd. “sistemi di accumulo”), già oggetto del credito d’imposta “Transizione 5.0”.
Per l’interconnessione è necessario che il bene agevolabile scambi informazioni con, alternativamente i sistemi interni (sistema gestionale, di pianificazione, progettazione e/o sviluppo del prodotto) e/o esterni (fornitori o partner nella progettazione e sviluppo collaborativo) per mezzo di un collegamento che sia basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es: indirizzo IP).
Con D.M. del MIMIT saranno stabilite le modalità attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, di cui il decreto dovrà stabilire contenuto e modalità/termini di trasmissione alle certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Vendita del bene soggetto all’agevolazione per l’iperammortamento
Il comma 432 prevede che nel caso di vendita del bene (o del trasferimento dello stesso al di fuori del territorio nazionale) durante il periodo di beneficio della maggiorazione del costo, non viene meno la fruizione delle residue quote come originariamente determinate, a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Quindi, nel caso di vendita o “trasferimento” del bene, le quote di iperammortamento continuano a spettare anche negli esercizi a seguire e nella stessa misura, con la sola limitazione che non venga superato l’importo totale dell’agevolazione, che dovrà comunque essere commisurata al costo del nuovo investimento se di importo inferiore a quello originario.
Credito imposta del 40% per il settore agricolo
Accanto alla reintroduzione dell’iperammortamento, i commi 454-459 della medesima norma introducono e disciplinano un credito d’imposta del 40% a favore del settore agricolo, per investimenti fino a 1milione di euro, nel triennio 2026/2028, in particolare entro il 28 settembre 2028, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui agli allegati V (beni materiali) e VI (beni immateriali) della medesima legge di Bilancio.
Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata e spettante anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, va determinato su investimenti di valore non eccedente il milione di euro. La dotazione finanziaria è di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ove le risorse stanziate, come prevedibile, dovessero rivelarsi insufficienti per gli aiuti, l’intensità dell’aiuto potrebbe subire una riduzione. L’onere di garantire il rispetto dei limiti di spesa, e di attuare la misura, è demandato a un decreto Masaf/Mimit/Mef da adottare entro il prossimo 2 marzo.
Il sostegno, fruibile nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato nei relativi settori, ha perimetro soggettivo limitato: sono ammessi i contribuenti a cui è precluso l’iperammortamento, ossia imprenditori agricoli individuali e società semplici titolari di reddito agrario. Esclusi anche gli investimenti che saranno completati entro il prossimo 30 giugno per i quali entro lo scorso 31 dicembre è stato corrisposto l’acconto minimo del 20% per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0.
Regolarità contributiva
Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il Durc “irregolare” richiesto e non rilasciato (oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del beneficio.
Momento di effettuazione dell’investimento
E’ bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento è disciplinato dalle seguenti regole (art. 109 del Tuir):
- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei sal liquidati nel periodo agevolato.
21/07/2026